TARES

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Pubblicato il:

19 maggio 2020

Ultima revisione:

19 maggio 2020

I cittadini o le società che dispongono di un immobile e/o di un’area usata per lo svolgimento di attività (operativa) devono denunciare la superficie occupata entro il 20 Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione, affinché siano iscritti a ruolo per la Tassa Smaltimento Rifiuti. La tassa é dovuta per tutti i locali ad eccezione di quelli completamente vuoti, non occupati e non allacciati alle reti di servizio (luce, gas, acqua).
Cosa occorre: Denuncia in carta semplice, presso gli sportelli, su appositi moduli e compilati dall’Ufficio, oppure in carta semplice per via postale. All’occorrenza l’Ufficio chiederà la documentazione necessaria, atta all’identificazione dell’immobile o delle aree scoperte e/o degli eventuali rifiuti speciali. Planimetria o contratto d’affitto con indicazione della superficie.

Regolamento TARSU

Tariffe
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento del tributo entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle tariffe provvede la Giunta Comunale entro lo stesso termine. In caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente.

La tassa annuale viene calcolata moltiplicando:
la superficie dei locali e delle aree occupate
la tariffa prevista per la categoria di appartenenza

Deliberazione della Giunta Comunale n.281 DEL 30.12.2004

Determinazione tariffe TARSU ANNO 2005

CLASSIFICAZIONE LOCALI PER T.R.S.U.

ANNO 2013

  • CAT 1 Case, appartamenti e locali ad uso abitazione comprese le pertinenze dell’abitazione, posto macchina, case coloniche nell’area in cui è attivata la raccolta rifiuti: euro 2,72 Mq
  • CAT 2 Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, farmacie, banche, centri terapeutici: euro 4,85 Mq
  • CAT 3 Negozi e botteghe commerciali ed artigianali: euro 4.85 Mq
  • CAT 4 Locali destinati ad osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, cinema, teatri, sale di ricevimento,sale da ballo: euro 4,90 Mq
  • CAT 5 Alberghi, pensioni, collegi, convitti, caserme: euro 4,50 Mq
  • CAT 6  Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, associazioni senza scopo di lucro, padronati: euro 2,50 Mq
  • CAT 7 Sale di esposizione e convegni, autosalone ed aree scoperte pertinenti o accessori agli immobili tassati ad uso privato, magazzini e depositi: euro 1,70 Mq                                                                                                                    
  • CAT 8  negozi ortofrutticoli, macellerie, supermercati: euro 6.00 Mq
  • CAT 9 case coloniche e case sparse situate al di fuori dell’area di raccolta: euro 1.00 Mq      

NB: alle tariffe va aggiunta la maggiorazione di euro 0,30 mq quota riservata allo Stato

 

Modulo Riduzioni
La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:

  • abitazione con Unico Occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagjonale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione;
  • utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale

Le riduzioni  saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
Locali ed aree scoperte non tassabili (art.12 del Regolamento).
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Sono esclusi dall'applicazione della tassa rifiuti, a titolo esemplificativo:

  • le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete;
  • le cantine e le soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana;
  • fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Termini per la presentazione della denuncia 
I proprietari, i locatari e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono tenuti a presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Randazzo denuncia, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Le denunce, originarie, o di variazione vanno redatte sugli appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e possono essere presentate:

  • presso Ufficio Tributi del Comune di Randazzo, che ne rilascia ricevuta;
  • tramite servizio postale. In tal caso la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. Ove non sia possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune;
  • tramite fax al numero 095/921387 
  • tramite email

Modalità di pagamento 
Il contribuente, può effettuare il pagamento in 4 rate o in un'unica soluzione secondo le modalità indicate nell’avviso di pagamento o nella cartella che gli viene recapitata. 
Pagando in unica soluzione si utilizza solo il bollettino di C/C postale contrassegnato con la dicitura "TOTALE", prestando attenzione, quindi, a non saldare anche i bollettini rateali perché in tal modo si pagherebbe due volte.
Per il versamento rateale si utilizzano invece i bollettini di C/C postale contrassegnati dalle diciture "1°RATA, 2° RATA, 3° RATA, 4° RATA, "alle scadenze indicate. 
Le rate scadono alla fine dei mesi indicati sull'avviso che sarà recapitato. 
La prima rata è pagabile entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, se recapitata in ritardo.
Il pagamento potrà essere eseguito:

  • presso gli sportelli del Concessionario Montepaschi Serit,- senza commissione.
  • presso uno sportello bancario (pagando la relativa commissione) presentando il bollettino premarcato allegato alla comunicazione (denominato modello RAV) .
  • presso tutti gli Uffici postali (pagando la relativa commissione) presentando il bollettino premarcato allegato all'avviso.       

Il pagamento si intende effettuato il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento. Se la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una festività, essa viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.L. 31.5.1994, n. 330).


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