EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

SI AVVISA LA POLOPAZIONE CHE CON LE ORDINANZE NN. 3 E 4 DEL 08/03/2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN METERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA.

IN PARTICOLARE AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, CHIUNQUE A PARTIRE DAL 25 FEBBRAIO 2020 ABBIA FATTO INGRESSO IN ITALIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O SIA TRANSITATO O SOSTATO NEI TERRITORI DELLA   REGIONE LOMBARDIA E DALLE PROVINCE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL’EMILIA, RIMINI, PESARO E URBINO, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, ASTI, ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIO-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI   DEVONO:

 COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA:

 AL COMUNE (mail: protocollo_generale@comune.randazzo.ct.it) PRESSO IL QUALE INTENDONO RISIEDERE O SOGGIORNARE;

AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO:   sorveglianza.covid19@aspct.it

AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA;

 REGISTRARSI PRESSO IL SITO WEB: www.costruiresalute.it;

 OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL’ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI, DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART.650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO VERDE DEL DIPARTIMENTO REG.LE DELLA PROTEZIONE CIVILE: 800.45.87.87.

Il Dirigente generale
del Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia

Foti

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